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Definizioni: cosa si intende per "servizio della società dell'informazione"
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- Categoria: GDPR
- Risposta:
Il GDPR definisce: 25) «servizio della società dell'informazione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio
b) «servizio»: qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.Ai fini della presente definizione si intende per:
i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
nell'allegato I figura un elenco indicativo di servizi non contemplati da tale definizione;
ALLEGATO I
Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo comma
1. Servizi non forniti «a distanza»
Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici:
a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la presenza del paziente;
b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente;
c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del cliente;
d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi.
2. Servizi non forniti «per via elettronica»
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Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici:
a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari);
b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita intervengono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento.
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Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti,
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Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati:
a) servizi di telefonia vocale;
b) servizi telefax/telex;
c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax;
d) consulto medico per telefono/telefax;
e) consulenza legale per telefono /telefax;
f) marketing diretto per telefono/telefax.
3. Servizi non forniti «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»
Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto):
a) servizi di radiodiffusione televisiva (compresi i servizi near-video on-demand) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE;
b) servizi di radiodiffusione sonora;
c) teletesto (televisivo).
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- Riferimenti normativi:
Art. 37-39, 83 del regolamento UE 2016/679 (LINK)
Codice della privacy (LINK) e Decreto 101/2018 (LINK)
Per ulteriore materiale visita il Gruppo GDPR in Italia (LINK) e la sezione di approfondimento OV (LINK)
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- Contributo a cura di: dott. Simone Chiarelli
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